E’ lecito inserire i nomi degli inquilini nei bilanci condominiali?
Da una attente disamina della normativa possiamo fin da subito dare una risposta negativa al quesito.
Tale pratica viola il GDPR in quanto manca una base giuridica valida e non rispetta i principi di minimizzazione e liceità dei dati.
L’inserimento dei nomi degli inquilini è eccessivo, non necessario per la gestione contabile e potenzialmente soggetto a sanzioni.
Infatti l’art. 6 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati è lecito solo a certe condizioni:
- l’esecuzione di un contratto,
- il consenso dell’interessato,
- l’adempimento di un obbligo legale,
- il perseguimento di un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica,
- necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
A ben vedere l’inserimento di nomi dei conduttori (inquilini) nei bilanci condominiali non soddisfa nessuna delle condizioni sopra indicate.
Non esiste nessuna norma che preveda tale inserimento nei bilanci condominiali.
Quindi manca una base giuridica valida a rendere il trattamento lecito.
Il contratto di mandato alla base del lavoro svolto dall’amministratore lega solo i condomini (proprietari degli immobili) e l’amministratore, quindi non riguarda gli inquilini.
Tale inserimento contrasta con il principio di minimizzazione dei dati previsto dalla lettera c) del l’art. 5 GDPR, che impone che il trattamento dei dati personali sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono raccolti.
Possono sussistere conseguenze sanzionatorie ed eventuali responsabilità?
L’amministratore di condominio che inserisce il nominativo degli inquilini nei bilanci senza una base giuridica rischia responsabilità sia in sede civile che amministrativa.
Le responsabilità includono:
• Sanzioni amministrative pecuniarie: ai sensi dell’art. 83 del GDPR, il Garante per la Protezione dei Dati Personali potrebbe irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che, per violazioni dei principi fondamentali della normativa, possono arrivare fino a migliaia di euro.
• Azioni risarcitorie: l’inquilino il cui nome sia stato illegittimamente inserito nei bilanci potrebbe esperire un’azione risarcitoria per il danno subito, conformemente all’art. 82 del GDPR e all’art. 2043 c.c..
L’amministratore, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a conformarsi alla disciplina vigente ed evitare il trattamento di dati personali non strettamente necessario per la gestione condominiale, al fine di evitare sanzioni e responsabilità civili.