Spesso accade che durante il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale il Condominio, per ovviare anche agli errori eventualmente commessi, adotti un’altra delibera sostitutiva di quella impugnata facendo venir meno l’interesse ad agire della parte attrice, cioè del condomino che ha impugnato la delibera.
Cosa accade allora nel Giudizio pendente?
Ebbene in questi casi il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per chiudere il giudizio. Ma ecco che si pone il problema delle spese di lite.
Sarebbe incongruo farle pagare al condomino che ha impugnato la delibera viziata e poi sanata successivamente dal Condominio.
In tali casi quindi deve essere adottato il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Ciò vuol dire che il Giudice dovrà eseguire una valutazione sulla fondatezza dei motivi di impugnazione: se non ci fosse stata la cessazione della materia del contendere cosa avrebbe deciso?
Quindi se i motivi di impugnazione della prima delibera fossero fondati, condannerà alle spese di lite il Condominio (o quantomeno compenserà le spese tra le parti).
Se i motivi di impugnazione fossero infondati allora il Giudice dovrà condannare il condomino che ha impugnato immotivatamente la delibera.
(Si veda ad esempio: Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714)