La questione giuridica analizzata riguarda il risarcimento del danno richiesto dagli eredi di una giovane donna, deceduta a seguito di un incidente stradale.
Gli eredi, hanno fatto causa contro il conducente del veicolo, e la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni.
Nel caso di specie affrontiamo la problematica del risarcimento di un particolare tipo di danno, il danno subito a causa della perdita della vita di un parente (c.d. danno tanatologico inteso come danno da perdita della vita).
Infatti nel caso di morte di un congiunto a causa di un sinistro, gli eredi hanno diritto ad ottenere il risarcimento di un danno proprio non patrimoniale derivante dalla perdita subita.
Diverso è il discorso concernente il danno da perdita della vita subito da colui che è deceduto.
Potrebbero gli eredi aver diritto al risarcimento di tale danno?
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 16348/2024) ha confermato quanto già affermato in passato, stabilendo la non risarcibilità di tale tipologia di danno.
Si tratta in questo caso di un risarcimento di danno iure hereditatis.
Il danno infatti è subito dalla persona deceduta ed il risarcimento lo richiederebbero gli eredi.
Già in passato le Sezioni Unite, con sentenza n. 15350/15, superando quanto affermato da Cass. n. 1361/14 – hanno affermato che il bene vita in quanto tale è “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” e, a fronte di tale statuizione, che è stata seguita negli anni successivi dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, la sua lesione non da diritto agli eredi ad ottenere un risarcimento.
Occorre tuttavia fare una precisazione nel caso in cui tra l’evento dannoso e la morte trascorra un apprezzabile lasso di tempo.
In tale circostanza la giurisprudenza distingue l’ipotesi di una vittima che abbia avuto coscienza di quanto accaduto e di ciò che accadrà, dall’ipotesi che la vittima sia passata da uno stato di incoscienza alla morte.
Secondo la Suprema Corte gli eredi avranno diritto ad un risarcimento di danno iure hereditatis solo nel primo caso, e quindi se la vittima tra l’evento dannoso e la morte abbia avuto coscienza delle circostanze; la giurisprudenza suole indicare tale circostanza come “lucida agonia”.