SCELTA DELL’AVVOCATO IN AMBITO CONDOMINIALE

In ambito condominiale è lecito chiedersi a chi spetta la nomina di un legale che possa assistere i condominio nelle controversie che lo riguardano.

Recentemente anche la Corte di Cassazione (Civile Ord. Sez. 2, Num. 2119, Anno 2025) si è espressa su tale argomento.

Dal punto di vista normativo la fattispecie è disciplinata dall’art. art. 1131 del Codice Civile, il quale dispone che:

  • nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
  • Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
  • Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.

Quindi in base al codice civile ci sono delle materie in cui l’amministratore può agire autonomamente, senza il previo consenso o successiva ratifica da parte della assemblea condominiale.

In queste materie pertanto l’amministratore potrà nominare autonomamente il legale che lo assista e assista il condominio rappresentato, senza appunto l’autorizzazione della assemblea.

Nel caso in cui invece la materia di interesse non sia compresa tra quelle in cui l’amministratore può agire in maniera autonoma, occorrerà una espressa autorizzazione da parte della assemblea, che potrà avvenire prima della nomina del legale o con successiva apposita ratifica.

Così si è espressa anche la Corte di Cassazione stabilendo che la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342).

La giurisprudenza della Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che l’amministratore condominiale abbia un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ. (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo abbia invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.

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